In questo articolo, dal titolo un po’ aranzulliano, ti dirò come risolvere un problema col tuo operatore di telefonia senza dover sganciare nemmeno un euro per avvocati, associazioni dei consumatori o per ex venditori di telefonia improvvisatisi consulenti legali.
Il giorno in cui gli operatori di telefonia smetteranno di litigare con i loro clienti, un sacco di gente rimarrà disoccupata o dovrà inventarsi qualcos’altro per arrotondare le entrate. E sì, perché a giudicare dall’interesse che suscitano i contenziosi sulla telefonia, quello delle conciliazioni dev’essere diventato un business piuttosto redditizio.
Non c’è niente di male, per carità, a volersi affidare a un consulente esterno per risolvere una controversia con la propria compagnia telefonica, soprattutto se codesto consulente sa il fatto suo e lo fa di mestiere (vedi gli avvocati, per esempio). Un po’ diversamente stanno le cose quando per i tuoi contenziosi invece entri in contatto con quel sottobosco di personaggi non meglio identificati che si propongono e operano non si capisce bene (in verità si capisce benissimo) a che titolo.
La buona notizia, amico mio, è che per risolvere un problema col tuo operatore di telefonia puoi fare a meno di tutti, avvocati compresi (non me ne vogliano lorsignori). Ma vediamo nel dettaglio come funziona una conciliazione e come si risove un problema di telefonia.
ConciliaWeb
è la piattaforma dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, semplice e interattiva, per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e Pay Tv.
Dal 1° Marzo 2021 per la presentazione di nuove istanze sarà possibile accedere alla piattaforma Conciliaweb esclusivamente mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d’identità elettronica (CIE).
Per usufruire dei servizi di ConciliaWeb è necessario accedere con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). L’utente al primo accesso dovrà inserire i dati relativi alla propria residenza e i contatti utilizzati per l’invio delle notifiche. Nel caso in cui l’utenza sia intestata a una persona giuridica (Azienda, fondazione, etc) è necessario registrarsi con l’account SPID o CIE del rappresentante legale e aggiungere i dati relativi all’azienda rappresentata nella sezione <<aziende>>.
Procedura di conciliazione
Il procedimento di conciliazione disciplinato dal Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS) si svolge interamente per via telematica. Viene attivato nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
COME AVVIARE LA CONCILIAZIONE
L’utente che intende presentare un’istanza al Co.re.com deve accedere alla piattaforma Conciliaweb mediante la creazione di un account o tramite le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Deve quindi compilare il formulario UG inserendo, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
- nome, cognome, residenza o domicilio;
- il numero dell’utenza interessata dal disservizio, in caso di servizi telefonici o di accesso ad internet, o il codice cliente per le altre tipologie di servizi;
- denominazione dell’operatore;
- i fatti all’origine della controversia;
- le proprie richieste comprensive, over possibile, di una quantificazione in termini economici del risarcimento richiesto;
- eventuali reclami presentati in ordine all’oggetto della controversia ed i documenti che si allegano.
Una volta inserita l’istanza verrà generato un fascicolo elettronico, con un numero identificativo. Da quel momento le parti potranno consultare il fascicolo per avere evidenza di tutti gli eventi che lo riguardano. Ogni volta che si verifica un nuovo evento un messaggio di alert avviserà le parti tramite e-mail o SMS.
COME SI SVOLGE LA CONCILIAZIONE
Se il Co.re.com ritiene ammissibile la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica alle parti l’avvio della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione; se, invece, la domanda è inammissibile, entro 10 giorni ne dà comunicazione al richiedente.
Prima dell’avvio della procedura di conciliazione vera e propria le parti, senza l’intervento di un conciliatore del Co.re.com, possono scambiarsi proposte per la composizione transattiva della controversia (negoziazione diretta) tramite la piattaforma. Se l’esito di tale attività di negoziazione è favorevole, la piattaforma rilascia un’attestazione dell’accordo raggiuntom che utente e operatore firmano elettronicamente, con la conseguente archiviazione del procedimento.
Ove la negoziazione diretta non porti a un accordo transattivo, ha avvio la fase di conciliazione.
La conciliazione avviene in forma semplificata, tramite uno scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il conciliatore, ove riguardi le seguenti materie:
- addebiti per traffico in roaming europeo ed internazionale;
- addebiti per servizi a sovrapprezzo;
- attivazione di servizi non richiesti;
- restituzione del credito residuo;
- restituzione del deposito cauzionale;
- errato o omesso inserimento dei dati negli elenchi pubblici;
- spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore;
- omessa o ritardata cessazione del servizio a seguito di disdetta o recesso;
Per tutte le altre materie, la conciliazione si svolge in videoconferenza, accedendo a una stanza virtuale riservata, cliccando sul link indicato nel fascicolo elettronico, o tramite comunicazione a distanza. In udienza le parti intervengono personalmente, ma possono farsi rappresentare da soggetti delegati.
Se la conciliazione ha esito positivo, il conciliatore redige un verbale – titolo esecutivo a tutti gli effetti – in cui si prende atto dell’accordo che conclude la controversia. Diversamente, se in udienza non si raggiunge l’accordo su tutti o su alcuni dei punti controversi, il conciliatore, sempre tramite verbale, attesta l’esito negativo della conciliazione.
In quest’ultimo caso, l’utente può:
- chiedere al Co.re.com o all’Autorità la definizione della controversia, a condizione che non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
- fare ricorso alla giustizia ordinaria.
Fonti:
AGCOM: https://www.agcom.it/procedura-di-conciliazione
CONCILIAWEB: https://conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm
MANUALE CONCILIAWEB: https://conciliadocs.agcom.it/docs/manuale-cliente/it/latest/manuale-cliente/introduzione.html
SPID: https://www.spid.gov.it/